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I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Abruzzo (25.03.2010)

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I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Abruzzo (25.03.2010) Empty I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Abruzzo (25.03.2010)

Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 9:35 am

Spazio alle decisioni dei Comuni per quanto riguarda il Piano casa della Regione Abruzzo approvato con legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Bur 28 agosto 2009 n. 45), "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio". Saranno infatti i Comuni a decidere se avvalersi o meno della legge o restringerne l'applicazione.
Le norme hanno la finalità di promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

Tempi (per tutti gli interventi)

Presentazione della Dia (o, del permesso di costruire nei casi di demolizione/ricostruzione) dal 30 aprile 2010 al 30 aprile 2012. La Lr 31/2009 è intervenuta a dare più tempo ai Comuni (fino al 30 aprile 2010) per decidere se applicare o meno la normativa sul piano casa o dettare eventuali restrizioni alla normativa regionale. La norma si presenta di difficile lettura, pare quasi dare al Comune la possibilità di “bloccare” l'applicazione della legge in toto. In ogni caso non ci sono dubbi: finché il Comune non si è pronunciato, i lavori non partono.

Ampliamento (edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%)

• incremento del 20% fino a 200 m3 per edifici ultimati alla data del 31 marzo 2009. In ogni caso è consentito l'ampliamento di almeno 9 m2 per edifici di modeste dimensioni.

Condizioni per beneficiare del bonus sono la realizzazione dell'intervento in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente, il rispetto delle norme sulla stabilità degli edifici e la certificazione antisismica per gli edifici situati in zone a rischio sismico 1 e 2.

La legge non prevede bonus ulteriori e condizioni relative al miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni. Si deve ritenere che, costituendo l'ampliamento una "ristrutturazione" si applichino le disposizioni di rispetto dei requisiti minimi in materia stabiliti dal Dlgs 192/2005 e dalla normativa di dettaglio (Dpr 59/2009 e Dm 26 giugno 2009). Ricordiamo che l'Abruzzo non ha una sua normativa in materia di certificazione energetica degli edifici.

Peraltro, la legge stabilisce che non rientrano nella percentuale di ampliamento da calcolare le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare, esistenti al 29 agosto 2009, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato (secondo le norme statali), nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.

Demolizione e ricostruzione (edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%)

• bonus del 35% della superficie utile per demolizione e ricostruzione di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2009 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica.

La legge prevede che gli edifici vadano costruiti secondo tecniche della bioedilizia e occorre che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B. Poiché la Regione non ha dettato norme regionali in materia di efficienza energetica degli edifici, i riferimenti vanno naturalmente fatti alle classi energetiche previste dalla normativa nazionale (Dlgs 192/2005, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009).

Ulteriori condizioni sono il rispetto della normativa in materia di distanze e altezze nonché di quella sulla stabilità degli edifici, e, nel caso di aumento delle unità immobiliari occorre reperire parcheggi a una distanza non superiore a 250 metri.

Delocalizzazione

Gli immobili posso anche essere demoliti e ricostruiti su area diversa purché l'area sia destinata a questo scopo dagli strumenti urbanistici e territoriali. Molto però dipenderà dai Comuni, chiamati a individuare gli ambiti omogenei per le operazioni di delocalizzazione. Il Comune potrebbe prevedere la cessione in suo favore dell'area originaria e la sua destinazione a verde pubblico o parcheggi. Il proprietario che cede gratuitamente l'area originaria al Comune potrà ricevere oltre al bonus del 35% un ulteriore bonus del 30% di ampliamento se costruisce un edificio di classe energetica B.

Esclusioni (per tutti gli interventi)
- edifici ultimati dopo il 31 marzo 2009;
- edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta;
- edifici di interesse storico o artistico vincolati ex Dlgs 42/2004 (Testo unico dei beni culturali e ambientali);
- edifici anche parzialmente abusivi o situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico;
- i sottotetti e le attività ricettive turistiche, che saranno oggetto di successivi interventi legislativi.

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