I Consigli dell'Architetto Bellucci
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Rinnovabili negli edifici: e' scattato l'obbligo di installazione

Andare in basso

Rinnovabili negli edifici: e' scattato l'obbligo di installazione  Empty Rinnovabili negli edifici: e' scattato l'obbligo di installazione

Messaggio  Admin Mar Ago 07, 2012 4:53 pm

In vigore dal 31 maggio 2012, riguarda i nuovi edifici e quelli soggetti a ristrutturazione importante


È entrato in vigore il 31 maggio 2012, l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.

Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti all’obbligo debbano prevedere l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.

Per quanto riguarda gi impianti di produzione di energia termica, la legge stabilisce che siano progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria

La somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento deve essere assicurata nella misura del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; del 35% quando la richiesta è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; del 50% quando la richiesta è rilasciata dal 1° gennaio 2017.

Oltre agli edifici nuovi, l’obbligo di consumi termici rinnovabili vale anche per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale o soggetti a demolizione e ricostruzione, valori comunque incrementabili dalle Regioni. Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.

Gli obblighi previsti dalla normativa non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per quel che riguarda l'elettricità, invece, è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell'edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017: 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017.

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Home
Admin
Admin
Admin

Messaggi : 99
Data di iscrizione : 07.09.08
Località : Fossato di Vico. Fraz. Palazzolo. (06022) Prov. Perugia Italia

http://www.bellucciarquitecto.galeon.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.