Lavori in casa, arrivano i moduli semplificati CIL e CIL asseverata
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Lavori in casa, arrivano i moduli semplificati CIL e CIL asseverata
Approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni i modelli unici per gli interventi di edilizia libera, i frazionamenti e gli accorpamenti
La Comunicazione di inizio attività asseverata (Cila) servirà per manutenzioni straordinarie, che non intervengono sulle parti strutturali degli edifici, compresi frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari senza cambio di destinazione d’uso e volumetria e per tutte le modifiche interne sui fabbricati a esercizio d’impresa.
Grazie all’introduzione della Cila sarà possibile intervenire in modo consistente sull’appartamento, spostare tramezzi interni e aprire nuove porte, con una semplice comunicazione asseverata da un tecnico.
Scarica il Modulo CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in
base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di
25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):
se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori
è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni
relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è
tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008
circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice.
o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere,
nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica
applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza,
che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.
Scarica il Modulo CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2,
lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di
porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche
della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso;
2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre
che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa.
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La Comunicazione di inizio attività asseverata (Cila) servirà per manutenzioni straordinarie, che non intervengono sulle parti strutturali degli edifici, compresi frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari senza cambio di destinazione d’uso e volumetria e per tutte le modifiche interne sui fabbricati a esercizio d’impresa.
Grazie all’introduzione della Cila sarà possibile intervenire in modo consistente sull’appartamento, spostare tramezzi interni e aprire nuove porte, con una semplice comunicazione asseverata da un tecnico.
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3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in
base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di
25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):
se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori
è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni
relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è
tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008
circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice.
o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere,
nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica
applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza,
che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.
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Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2,
lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di
porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche
della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso;
2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre
che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
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