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Sismabonus 110 in 3 interventi

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Messaggio  valencia1955 Dom Ott 25, 2020 10:20 am



Le regole per il miglioramento sismico e l’applicazione dei vantaggi fiscali

Il Sismabonus 110 è una incredibile opportunità per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, ma quali interventi di miglioramento permettono di accedere al Sismabonus?
Interventi locali, di miglioramento sismico, che portano al miglioramento di una o più Classi di Rischio, demolizione e ricostruzione, sostituzione della copertura: quali sono ammessi?

In questo focus analizziamo i seguenti 3 interventi di miglioramento sismico, tra i più richiesti:

1 - riparazioni o interventi locali
2 - sostituzione della copertura
3 - demolizione e ricostruzione

1 - Riparazioni o interventi locali

Tra i miglioramenti sismici che portano al Sismabonus 110 ci sono proprio gli interventi locali. L’analisi di vulnerabilità da eseguire va sempre riferita all’intera unità strutturale, ma a seguito di questa il miglioramento necessario può risultare proprio quello di riparazione e ripristino delle capacità degli elementi strutturali.

Tra questi interventi rientrano quindi quelli in grado di:

riparare gli elementi degradati o danneggiati,
ripristinare il comportamento a flessione nel piano, fuori piano o a taglio di pareti in muratura
ripristinare la resistenza e la rigidezza degli elementi in calcestruzzo armato
conferire alla struttura un comportamento scatolare
posticipare l’attivazione dei meccanismi locali rispetto a quelli globali.

Il miglioramento può essere realizzato riparando o ricostruendo gli elementi strutturali con la stesse tecnologia con cui sono realizzati: cuci scuci nella muratura, ristillatura dei giunti di malta, ricostruzione con incamiciatura in calcestruzzo di un pilastro.

2 - Sostituzione della copertura

Uno dei miglioramenti strutturali più diffuso per un edificio esistente è la riparazione o sostituzione della copertura: può rientrare nel Sismabonus 110?

La due possibili soluzioni che portano all’inclusione della sostituzione della copertura nel Sismabonus sono:

a) sostituzione di un tetto spingente o con criticità costruttive che portino a vulnerabilità sismica,
b) realizzazione di un cordolo sommitale o altro intervento simile che richieda la rimozione e sostituzione della copertura.

Nel caso a) il Sismbaonus è direttamente applicabile anche alla sostituzione della copertura; ovviamente è necessario valutare la sicurezza della struttura e attestare gli aspetti di vulnerabilità dovuti alla copertura.

Nel caso b) la valutazione di sicurezza e il progetto di miglioramento sismico riguardano gli elementi verticali, il contrasto dei meccanismi fuori piano ed il raggiungimento di un comportamento scatolare per la struttura. Ma la sostituzione della copertura risulta così un intervento correlato al miglioramento sismico ed è ammesso nelle spese coperte dal Sismabonus 110 entro lo stesso limite di spesa.

È possibile anche una combinazione delle due casistiche a) e b) e di fatto il principio di inclusione nel Sismabonus 110 di manutenzione straordinaria correlata al miglioramento sismico può essere esteso anche ad altri elementi strutturali come i solai, le pareti e le loro finiture.

3 - Demolizione e ricostruzione

Ecco un caso dalle molteplici letture. L’applicabilità del Sismabonus alla demolizione e ricostruzione è infatti tra i temi più dibattuti.
Il caso di demolizione e ricostruzione può ricadere tra le riqualificazioni oggetto di ampliamento e ovviamente di adeguamento sismico. È proprio il comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 già menzionato a introdurre la possibilità di ampliamento nella demolizione e ricostruzione, laddove le norme urbanistiche vigenti lo consentano.
L'ampliamento volumetrico va considerato sotto i tre aspetti amministrativo, fiscale e tecnico.

Dal punto di vista amministrativo l’ampliamento è possibile se previsto dalle regole urbanistiche locali, in questa direzione va il DL Semplificazioni di questa estate. Ovvero il poter o meno ampliare segue le regole comunali.
Sul piano fiscale il titolo edilizio che si utilizza diventa vincolo per l’applicabilità o meno dei vantaggi. Il titolo edilizio deve essere di ristrutturazione edilizia ovvero di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione, così come ricordato nelle Linea Guida per il Sismabonus e nella ris. 34/E del 2018 dell’Agenzia dell’Entrate. Le spese che rientrano nel Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione si calcolano direttamente moltiplicando l’aliquota di detrazione per il prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, sempre nel limite di 96.000 euro per u.i., anche in caso di ampliamento.
Questo però non significa che tutte le spese relative ad ampliamenti possono beneficiare del vantaggio fiscale del Sismabonus. Tali spese sono agevolabili se necessarie per il miglioramento simico dell’edificio. Se infatti l’ampliamento è legato ad una esigenza architettonica o di trasformazione edilizia rientreranno tra le spese coperte da Sismabonus solo le opere che portano ad un miglioramento sismico.
Cosa dicono le Norme Tecniche? L’ampliamento volumetrico ricade tra le ristrutturazioni che richiedono l’adeguamento sismico della struttura preesistente. L’analisi di vulnerabilità sismica dello stato di progetto dovrà quindi riportare le capacità dei nuovi elementi strutturali, ma soprattutto verificare resistenza e capacità deformativa degli elementi esistenti.

La valutazione della Classe di Rischio infine è sempre necessaria sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto; tuttavia in caso di demolizione e ricostruzione la relazione conoscitiva dello stato di fatto da allegare alla pratica Sismabonus non è necessaria, così come indicato dall’allegato B del DM 329/2020.
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Conformità urbanistica e stato legittimo degli immobili

Messaggio  valencia1955 Dom Ott 25, 2020 1:28 pm


Per sapere se un immobile è in regola, si legge nelle Faq, si può acquisire il certificato di conformità urbanistica, che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. In caso di irregolarità, il certificato consente di quantificare l’entità dell’abuso.



E se, invece, un immobile è stato costruito in un’epoca in cui il titolo abilitativo non era obbligatorio? In tal caso, bisogna rifarsi allo stato legittimo degli immobili, novità introdotta nell’articolo 9 del Testo Unico dell’Edilizia dal DL Semplificazioni. Lo stato legittimo è “quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Termocamini a legna (UNI EN 13229)

Messaggio  valencia1955 Dom Ott 25, 2020 1:45 pm


I nuovi termocamini a legna possono accedere al Conto Termico esclusivamente in sostituzione di un vecchio termocamino a legna (UNI EN 13229) o di una termostufa a legna (UNI EN 13240); devono, inoltre, essere generatori di calore idro (in ante e post operam) per garantire le stesse “utenze” termiche riscaldate. Il termocamino a legna di nuova installazione non può andare in sostituzione né di una caldaia a legna/pellet/gasolio né di nessun generatore di calore a pellet (neanche termocamino o termostufa): la “legna” sostituisce solamente altra “legna”!



La sostituzione di un vecchio generatore “ad aria” a legna con un nuovo termocamino a legna è un intervento non ammesso all’incentivo (per le utenze) tranne che in tre casi particolari:

la sostituzione avviene in un monolocale dove l’ambiente è unico e quindi le utenze servite in ante e post operam devono per forza essere le stesse;
il vecchio camino “ad aria” a legna è ventilato e quindi collegato, mediante un sistema di canalizzazioni e bocchette di emissione, a più stanze, le stesse servite dai radiatori collegati al nuovo termocamino a legna;
la vecchia stufa “ad aria” a legna è ventilata e quindi collegata, mediante un sistema di canalizzazioni e bocchette di emissione, a più stanze, le stesse servite dai radiatori collegati al nuovo termocamino a legna.
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Fotovoltaico, come funziona il Superbonus 110%

Messaggio  valencia1955 Dom Ott 25, 2020 5:23 pm

Fotovoltaico, come funziona il Superbonus 110%


Ripercorrendo la normativa sul Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tra gli interventi che ottengono la detrazione maggiorata ci sono:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.


Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che:
- l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE).
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Tempistiche iter di cessione Superbonus

Messaggio  valencia1955 Lun Ott 26, 2020 11:23 am


Alessio chiede

In un vostro articolo leggo che scegliendo la cessione senza finanziamento si otterrà un rimborso immediato dalla banca, subito dopo aver pagato l’impresa edile. In base al provvedimento delle Entrate dell’8 Agosto, però, l’iter per ottenere l’accesso al Superbonus è molto più lungo e non immediato: potreste darmi dei chiarimenti riportando i vari step, la norma che li regola e le tempistiche associate?
Barbara Weisz risponde

Le confermo che la cessione del credito senza finanziamento prevede in genere tempi più veloci. Le tempistiche dipendono dalle offerte dei singoli istituti di credito, ci sono casi in cui effettivamente questa operazione prevede il versamento entro pochi giorni.

Cessione credito: i documenti per la banca

La cosa fondamentale è la documentazione che bisogna presentare per cedere il credito alla banca. Mi spiego meglio: il momento che definisce il diritto all’operazione è quello in cui la banca dà l’ok definitivo, in base alla documentazione presentata (non il momento in cui viene pagato il fornitore).

La documentazione spesso cambia a seconda della tipologia di cessione richiesta (inizio, avanzamento o fine lavori). E in effetti può richiedere tempi non brevissimi, perché i documenti sono parecchi (per legge, ci vogliono specifiche asseverazioni dei tecnici). Le ripeto: i tempi brevi decorrono dal momento in cui il richiedente ha presentato la domanda completa di tutti i documenti richiesti e la banca la accetta definitivamente.

La fase istruttoria della pratica, invece, può richiedere tempo. Spesso le banche offrono anche specifici servizi di consulenza che aiutano in questo senso.

Superbonus: ecco il modello aggiornato di cessione o sconto

Infine, un precisazione sul provvedimento delle Entrate dell’8 agosto (aggiornato da un nuovo provvedimento del 12 ottobre con la nuova modulistica).

Il contribuente che sceglie la cessione del credito deve effettuare specifica comunicazione al Fisco, utilizzando le procedure descritte nei provvedimenti citati. Ma questo è un passaggio diverso rispetto alla richiesta del finanziamento. La comunicazione serve chi ha comprato il credito, o ha effettuato lo sconto in fattura, per utilizzare l’agevolazione fiscale. Ma non mi pare che in genere sia un documento che le banche richiedono per l’operazione di cessione del credito.



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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Superbonus a detrazioni casa: l’ENEA offre assistenza

Messaggio  valencia1955 Lun Ott 26, 2020 11:53 am


Superbonus a detrazioni casa: l’ENEA offre assistenza





Superbonus, Ecobonus e Bonus casa: come chiedere assistenza all'ENEA utilizzando il nuovo servizio di consulenza tecnica via email.

DL Rilancio: guida all'Ecobonus 110%

Al via un nuovo interessante e utile servizio dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile offre assistenza tecnica e procedurale su diverse forme di incentivi e detrazioni fiscali per gli interventi effettuati sugli immobili in vigore: Ecobonus, Superbonus 110% e Bonus casa.

Vediamo in dettaglio come funziona il servizio ENEA di assistenza su Superbonus e detrazioni casa e come fruirne.
=> Superbonus & Co.: cessione crediti e sconto fattura al via
Assistenza ENEA su Superbonus e detrazioni casa


Il servizio di assistenza ENEA su Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa punta a fornire risposte concrete ai contribuenti su questiti di natura tecnico-procedurale che non sono già presenti nelle FAQ relative a questi temi di grande interesse, che quindi si consiglia di controllarle con attenzione prima di inviare una richiesta di consulenza all’ENEA.

L’iniziativa è rivolta sia ai professionisti che ai cittadini, le consulenze sono a cura di un apposito Gruppo di lavoro che si occupa anche dei meccanismi di sostegno e degli aspetti normativi e regolatori.

Il Servizio è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00. Negli altri orari il servizio non è attivo e non sarà possibile inviare quesiti né dare riscontri, neanche in replica a precedenti risposte.

Per richiedere una consulenza occorre inviare una mail, negli orari sopra indicati, ai seguenti indirizzi (che sul sito ENEA sono visibili e cliccabili solo negli orari di apertura degli sportelli di consulenza):

gdl.ristrutturazioni@enea.it
gdl.superbonus@enea.it
gdl.ecobonus@enea.it

=> Ecobonus con errata comunicazione ENEA

Le informazioni che possono essere richieste tramite il servizio di assistenza ENEA riguardano:

le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sugli edifici (Ecobonus e Superbonus);
le problematiche legate all’invio all’ENEA della comunicazione obbligatoria per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Per ridurre i tempi di risposta l’ENEA consiglia di inviare un quesito sintetico.

In più è necessario:

formulare un solo quesito per ogni mail;
non superare i 100 kb di allegati non devono superare i 100 kb;
inviare una email semplice (non PEC);
non inviare quesiti di natura strettamente fiscale per i quali occorre rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Nelle detrazioni è compresa la parcella del professionista

Messaggio  valencia1955 Lun Ott 26, 2020 12:05 pm



Possono essere detratte anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi incentivati. Tra le prestazioni soggette a detrazione il Dm elenca le asseverazioni, la redazione dell'attestato di prestazione energetica, se richiesto, nonché tutte le asseverazioni e le attestazioni previste per il Superbonus dal Dl Rilancio. In merito, la recente circolare 24/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che, in relazione al Superbonus, rientrano nello sgravio le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione operativi dal 15 ottobre 2020

Messaggio  valencia1955 Lun Ott 26, 2020 12:14 pm

L'Agenzia delle Entrate ha approvato e messo a disposizione il modello che rende operativa, dal prossimo 15 ottobre, la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta o per lo sconto sul corrispettivo in caso di lavori di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, agevolabili con il Superbonus al 110 per cento.

Il modello per esercitare l'opzione è stato approvato con il provvedimento 283847/2020 dell'amministrazione finanziaria, pubblicato in concomitanza con la circolare 24/E con cui le Entrate hanno fornito i primi chiarimenti in merito al Superbonus. • Circolare AdE 24/E del 2020 • Provvedimento 283847/2020 • Modello per esercitare l'opzione cessione/sconto • Istruzioni per la compilazione del modello

Comunicazioni dal 15 ottobre al 16 marzo La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato. In generale, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere invece inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per esercitare l'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve infatti acquisire anche il visto di conformità con il quale viene attestata la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati Le asseverazioni del tecnico abilitato Interventi di efficientamento energetico. Sia in caso di utilizzo diretto del Superbonus sia nel caso in cui si opti per la cessione o lo sconto in fattura occorre l'asseverazione firmata da un tecnico abilitato, con la quale si dimostra che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute per realizzare l'intervento agevolato risultano congrue. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Enea (le modalità di trasmissione sono definite dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 3 agosto 2020). Interventi antisismici. Per gli interventi antisismici occorre l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute. «L'asseverazione - si legge nella circolare - è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione».

Le istruzioni per cessionari e fornitori Il provvedimento delle Entrate dà indicazioni anche per i cessionari e i fornitori, affinché questi possano fuire del credito di imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Superbonus e visto di conformità: la check-list dei commercialisti

Messaggio  valencia1955 Mar Ott 27, 2020 6:10 pm


Un documento per eseguire la completa ricognizione necessaria ai fini dei relativi controlli per il rilascio del visto di conformità Superbonus e visto di conformità: la check-list dei commercialisti

La grande novità introdotta insieme al Superbonus 110% è quella relativa a due opzioni alternative alla detrazione fiscale: lo sconto in fattura e la cessione del credito. Per avviare l’iter, le disposizioni del Decreto Rilancio prevedono l’acquisizione del visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità, unito all’asseverazione dei tecnici abilitati, deve essere rilasciato esclusivamente da soggetti abilitati. Ovvero: commercialisti e consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Di conseguenza spetta a questi soggetti la verifica della documentazione fornita dal contribuente. Visto di conformità: le check-list dei commercialisti Per guidarlo nella compilazione dei documenti sono intervenuti il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc).

I rappresentanti della categoria hanno infatti pubblicato un documento denominato “Il “superbonus” del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”. Si tratta di uno strumento utile per eseguire la completa ricognizione necessaria ai fini dei relativi controlli per il corretto rilascio del visto di conformità.
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Superbonus 110%, pronto il sito Enea per le asseverazioni. Come fare

Messaggio  valencia1955 Gio Ott 29, 2020 5:23 pm

Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per l’ottenimento del Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione edilizia.
29 Ottobre 2020

Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per l’ottenimento del Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione edilizia. La comunicazione arriva dall’Enea che sul sito detrazionifiscali.enea.it ha attivato, accanto a Bonus casa ed Ecobonus, la sezione dedicata alla trasmissione delle asseverazioni e dei documenti tecnici per il superbonus, come previsto dal Dl Rilancio e da due decreti ministeriali di attuazione.

La nuova sezione è: Superbonus 110% – per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%).

Superbonus, l’invio delle asseverazioni La compilazione dell’asseverazione può essere effettuata direttamente sul sito, che consente anche di allegare la documentazione prevista:
copia della polizza assicurativa;
APE ante intervento;
APE post intervento;
computo metrico dei lavori.

Decorrono dal 27 ottobre, data di messa online della nuova funzione, i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale Enea. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo invece fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni. Superbonus, istruzioni per le asseverazioni

Tramite il sito sarà possibile creare e protocollare due tipologie di certificazioni di conformità obbligatorie:
in corso d’opera: l’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori previsti nei casi in cui si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura; a conclusione dei lavori: parallelamente alla trasmissione dell’asseverazione verranno create le schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).

La certificazione deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il superbonus. Superbonus e asseverazioni, come redigerle

Le regole per redigere ed inviare le asseverazioni sono dettate dal DM Requisiti Tecnici e dal DM Asseverazioni. Il tecnico deve asseverare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e il rispetto dei costi massimi, utilizzando parametri diversi in base alla tipologia degli interventi. Per asseverare il rispetto dei costi massimi, il tecnico prende come riferimento i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o, in alternativa, i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica.

Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del DM Requisiti Tecnici
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Sismabonus 110 in 3 interventi Empty Ecobonus: demolizione e ricostruzione con cambio destinazione uso

Messaggio  valencia1955 Ven Ott 30, 2020 11:01 am







Nel nuovo ecobonus 110% risultano comprese le attività di demolizione e ricostruzione. Se l’attività prevede però un cambio di destinazione d’uso, ad esempio da capannone C3 (con impianto di riscaldamento) ad abitazione unifamiliare, tale ristrutturazione potrà usufruire delle detrazioni al 110%?

L’ecobonus 100% si può applicare in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile che diventa residenziale. Lo sottolinea anche l’Agenzia delle Entrate rispondendo a una FAQ sul sito: sono ammessi al Superbonus interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

Mi pare che sia il caso da lei prospettato: effettuazione di lavori su un capannone che diventa abitazione. Quindi, lei può applicare il Superbonus al 110% ai lavori che ricadono nel perimetro di questa detrazione (articolo 119 del decreto Rilancio, 34/2020). Il requisito fondamentale è che i lavori effettuati siano fra quelli agevolati.

Nel caso, le confermo che il beneficio si applica anche alle spese per la demolizione e ricostruzione. Per quanti riguarda l’applicabilità anche in presenza di cambio di destinazione d’uso in residenziale, il Fisco sottolinea che era una possibilità già consentita da ecobonus e sismabonus.
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