I Consigli dell'Architetto Bellucci
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Messaggio  OLAVARRIA Gio Mag 06, 2021 12:32 pm

QUANDO SI PUÒ AVERE

Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione
edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici,
sempre residenziali.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un
ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i
mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento
cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso,
anche se accatastata autonomamente.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole,
appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno
per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il
bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione
preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali
abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente
all’Ispettorato del Lavoro.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile
facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si
intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli
appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti,
sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano
l’immobile
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO
DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
• costruzione di scale interne
• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare


Rientrano nella manutenzione straordinaria:
• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
− l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili
− l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a
pompa di calore
• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente
essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Ristrutturazione edilizia
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al
bonus:
• tinteggiatura pareti e soffitti
• sostituzione di pavimenti
• sostituzione di infissi esterni
• rifacimento di intonaci
• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
• riparazione delle grondaie
• riparazione delle mura di cinta





PER QUALI ACQUISTI
La detrazione spetta per l’acquisto di
mobili nuovi elettrodomestici nuovi
per esempio:
letti, armadi, cassettiere, librerie,
scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi,
apparecchi di illuminazione.
È escluso l’acquisto di porte,
pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende e tendaggi, altri
complementi di arredo
di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per
i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta
energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli
elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi
non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche,
forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori
elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati.


L’IMPORTO DETRAIBILE
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la
detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro
per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle
spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve
essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso
del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero
edilizio.
Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite
all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio
edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non
utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia
trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori
realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere
calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese
sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

Allo stesso modo, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati
nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di
16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre
2020) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte
comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue
lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio

OLAVARRIA

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