LEGGE REGIONALE - “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.
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LEGGE REGIONALE - “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.
D E L I B E R A
- di approvare la legge regionale concernente: “Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e
di contrasto all’evasione fiscale”, composta da n. 4 articoli nel testo che segue:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per la tutela delle
prestazioni professionali rese sulla base di istanze
presentate alla pubblica amministrazione per conto dei
privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro
svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e
contrastare l'evasione fiscale.
Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad
intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali,
provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla
lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal
committente, unitamente alla copia fotostatica di un
documento d'identità in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto
autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento
diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del professionista o dei professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme
di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle
correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento
dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La
richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione
che ha ricevuto l'istanza.
www.architettobellucci.com
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prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e
di contrasto all’evasione fiscale”, composta da n. 4 articoli nel testo che segue:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per la tutela delle
prestazioni professionali rese sulla base di istanze
presentate alla pubblica amministrazione per conto dei
privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro
svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e
contrastare l'evasione fiscale.
Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad
intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali,
provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla
lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal
committente, unitamente alla copia fotostatica di un
documento d'identità in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto
autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento
diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del professionista o dei professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme
di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle
correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento
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