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Fondo di garanzia per la prima casa, ecco come funzionerà

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Messaggio  Admin Dom Ott 05, 2014 10:23 am

Fondo di garanzia per la prima casa, ecco come funzionerà
Lo Stato garantirà i mutui fino a 250mila euro per l’acquisto e l’efficientamento energetico degli immobili destinati ad abitazione principale.


Il Fondo di garanzia, lo ricordiamo, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014 con uno stanziamento di 600 milioni di euro, 200 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le risorse sono destinate a garantire il 50% della quota capitale dei finanziamenti concessi per l’acquisto, la ristrutturazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica degli immobili destinati a prima casa di abitazione del soggetto che richiede il mutuo.  Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per poter accedere alla garanzia del Fondo, l’importo dei mutui ipotecari non può superare i 250 mila euro. Allo stesso tempo, l’abitazione da acquistare o riqualificare non deve appartenere alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) né deve avere caratteristiche che la possano ricondurre agli immobili di lusso.

Hanno priorità di accesso ai mutui le giovani coppie, i nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori e i giovani con età inferiore a 35 anni inquadrati con un contratto di lavoro atipico. Alla data di presentazione della domanda, il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione a causa di morte, in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica. Il soggetto finanziatore (banche o intermediari finanziari) verifica la completezza della domanda e la trasmette al Gestore (Consap SpA), che le assegna un numero di posizione progressivo in base all’arrivo. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.

Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore informa il Gestore dopo 90 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta. Entro dodici mesi dalla comunicazione, il  soggetto  finanziatore invia al mutuatario l'intimazione  al pagamento. Se il mutuatario non provvede al pagamento entro sei mesi, il soggetto finanziatore  può chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo.

L’operazione fa sorgere, a carico del mutuatario, l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, gli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e le spese sostenute per il recupero.



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